E’ costituita l’Associazione Sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli artt. 36 e seguenti del C.C. “CIRCOLO TENNIS SCANDICCI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA”.
L'Associazione, ubicata in Scandicci (FI), via di Scandicci Alto n. 1, si propone di diffondere fra gli associati il gioco del tennis e, a carattere complementare, ogni altra forma di sport a carattere dilettantistico, fra i quali in particolare calcetto, ginnastica, nuoto e sport acquatici, tramite anche la gestione di attività didattiche attraverso corsi e centri di avviamento allo sport, l’organizzazione di manifestazioni sportive e di tornei etc.; si propone inoltre di rendere possibile agli stessi associati ogni forma di attività ricreativa.
L’Associazione sportiva può inoltre, a carattere meramente accessorio alla propria attività, gestire attività di somministrazione alimenti e bevande, anche in spacci interni in locali non aperti al pubblico.
La Associazione potra’ acquisire, gestire, locare e conservare beni materiali ed immateriali, e potra’ compiere tutti gli atti e le operazioni ritenute necessarie o utili per il conseguimento dell’oggetto sociale, nelle modalità che saranno riconosciute più convenienti dal Consiglio Direttivo.
L’Associazione “CIRCOLO TENNIS SCANDICCI Associazione Sportiva Dilettantistica” svolge la sua attività senza indirizzi o discriminazioni di carattere politico, religioso o razziale e senza scopo di lucro.
Art.2 - PROPRIETA' DEGLI IMPIANTI
Gli impianti fissi e gli immobili sono di proprietà del Comune di Scandicci, che ha concesso la gestione degli stessi alla Associazione Sportiva Dilettantistica "Circolo Tennis Scandicci".
La gestione avviene autonomamente nel rispetto delle clausole contenute nella Convenzione stipulata con il Comune.
Art.3 – DURATA
La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.
Art.4 – AFFILIAZIONE ALLA F.I.T.
L’Associazione è affiliata alla Federazione italiana tennis (F.I.T.), della quale esplicitamente, per sé e per i suoi associati ed atleti aggregati, osserva e fa osservare statuto, regolamenti e quanto deliberato dai competenti organi federali, nonché la normativa del C.O.N.I., impegnandosi altresì a conformarsi alle norme ed alle direttive del C.O.N.I., nonché allo Statuto ed ai regolamenti della F.I.T.
L’Associazione si impegna, inoltre, ad adempiere agli obblighi di carattere economico, secondo le norme e le deliberazioni federali, nei confronti della F.I.T. e degli altri affiliati ed a provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto alla F.I.T. ed agli altri affiliati, oltre che nel caso di scioglimento, anche in ogni caso di cessazione di appartenenza alla F.I.T.
I componenti del Consiglio Direttivo, in carica al momento della cessazione di appartenenza alla F.I.T., sono personalmente e solidalmente tenuti al pagamento di quanto ancora dovuto alla F.I.T. ed agli altri affiliati.
Art.5 – RICONOSCIMENTO DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA
L’Associazione è riconosciuta, ai fini sportivi, con deliberazione del Consiglio federale della F.I.T., per delega del Consiglio nazionale del C.O.N.I..
Art.6 - AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI
L’ammissione alla Associazione è subordinata alle seguenti condizioni:
a) presentazione della domanda;
b) pagamento dei contributi associativi annualmente richiesti;
c) accettazione senza riserve del presente statuto;
d) accettazione della domanda ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo.
L’eta’ minima necessaria per l’ammissione e’ di diciotto anni.
Art.7- TESSERAMENTO ALLA F.I.T.
Gli Associati, gli atleti aggregati, nonche’ gli iscritti alle scuole e corsi di addestramento al tennis comunque denominati, devono essere annualmente tesserati alla FIT a cura dell’Associazione.
Art.8- QUALITA'DI ASSOCIATO
L’Associazione è composta dagli associati, che si distinguono in:
Soci Ordinari, Frequentatori ( Sportivi e Non Sportivi) e Onorari.
Sono soci “Ordinari” e “Frequentatori Sportivi” coloro che hanno la possibilita’ di frequentare il Circolo, partecipare alle attivita’ di carattere ricreativo, e che usufruiscono inoltre dell’utilizzo delle strutture sportive dell’Associazione secondo le modalita’stabilite dal Consiglio Direttivo.
Sono Soci “Frequentatori” coloro che hanno la possibilità di frequentare il Circolo e di partecipare alle attività di carattere ricreativo svolte all’interno dell’Associazione.
Sono Soci “Onorari” coloro che, proposti dal Consiglio, sono nominati dall’Assemblea dei Soci, alla quale spetta anche la decisione in merito alla revoca di tale qualifica; i Soci Onorari sono esentati dal pagamento della Quota Associativa Annuale.
La quota associativa annuale e’ uguale per tutti e verrà deliberata annualmente dal Consiglio Direttivo.
A tutti i Soci sono riconosciuti il diritto di voto ed uguali diritti e doveri nell’ambito delle disposizioni dal presente statuto.
Qualora i Soci volessero utilizzare le Attrezzature sportive del circolo o frequentare corsi organizzati dall’Associazione, questi dovranno versare, a titolo di rimborso delle spese sostenute per il mantenimento e la gestione delle attrezzature stesse, un contributo, annuale e/o specifico, che verrà meglio descritto nel regolamento interno deliberato annualmente dal Consiglio Direttivo.
La qualità di socio, ed i diritti ad essa connessi, si perde:
-per il mancato pagamento delle quote sociali o comunque per morosità verso l’Associazione;
-per comportamento che rechi pregiudizio all'Associazione ed al Corpo sociale, determinato da atti di rilevante gravità.
La decisione spetta al Consiglio. Il provvedimento è comunicato all’interessato con lettera raccomandata.
Il socio interessato dal provvedimento potrà ricorrere al giudizio dell'Assemblea ordinaria dei soci.
E’ prevista inoltre la categoria di aggregati, composta da atleti che svolgono esclusivamente attivita’ agonistica a favore dell’Associazione; essi devono essere in possesso di tessera agonistica federale e possono partecipare solo a tale tipo di attivita’.
Il Consiglio Direttivo puo’ emanare norme particolari per l’ammissione degli aggregati atleti.
Art.9 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE "CIRCOLO TENNIS SCANDICCI A.S.D."
Sono organi dell'Associazione:
a) l'Assemblea dei soci;
b) il Presidente;
c) il Vice Presidente;
d) il Consiglio Direttivo;
e) il Collegio dei Revisori.
Tutte le cariche sono conferite ed accettate a titolo gratuito.
La loro durata è di tre anni.
La cariche sociali sono confermabili.
Art.10 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI
Hanno diritto di partecipare all'Assemblea, con diritto di voto, gli associati in regola con il pagamento dei contributi sociali verso l’Associazione.
Può essere convocata in seduta ordinaria e straordinaria. L’Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta all’anno entro la data del 30 Giugno, nonché ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno, o ne sia fatta richiesta da almeno un sesto degli associati aventi diritto di voto.
L’Assemblea straordinaria è convocata, con le stesse modalità dell’Assemblea ordinaria, dal Presidente a seguito di deliberazione del Consiglio Direttivo o su richiesta motivata di almeno un quinto degli associati aventi diritto di voto, per deliberare sulle modificazioni al presente statuto e su tutto ciò che è demandato alla sua competenza per legge e per Statuto.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione. In sua assenza dal Vice Presidente o, subordinatamente, da un componente il Consiglio Direttivo.
Ogni socio ha diritto ad un voto non delegabile.
Art.11 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA
L'Assemblea in seduta sia ordinaria che straordinaria viene convocata mediante lettera, e/o messaggio di posta elettronica inviati a ciascun associato almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’Assemblea, rispettivamente al domicilio, al numero di telefono o all’indirizzo di posta elettronica comunicato alla Associazione, nonché mediante avviso pubblicato nella bacheca del Circolo entro lo stesso termine, con la specificazione della data e dell’ora stabilita per la prima e la seconda convocazione, del luogo in cui si svolgerà la riunione, nonché degli argomenti posti all’ordine del giorno.
Sarà del pari considerata effettuata la comunicazione dell’avviso di convocazione ove il relativo testo sia datato e sottoscritto per presa visione dal socio destinatario.
L’Assemblea potrà essere tenuta anche in luogo diverso dalla sede sociale.
Art.12 - COSTITUZIONE DELL’ASSEMBLEA
L’Assemblea in seduta ordinaria è validamente costituita:
a) in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei soci aventi diritto di voto;
b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti aventi diritto di voto.
L’Assemblea in seduta straordinaria è validamente costituita:
a) in prima convocazione, con la presenza di almeno due terzi dei soci aventi diritto di voto;
b) in seconda convocazione, con la presenza di almeno un quinto dei soci aventi diritto di voto.
L'Assemblea, tra i soci presenti, nomina un segretario che redige il verbale della stessa su apposito libro tenuto a cura del Consiglio Direttivo.
Delibera sugli argomenti posti all’ordine del giorno a maggioranza di voti.
Art.13 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA
Spetta all'Assemblea in seduta ordinaria:
a) approvare il rendiconto consuntivo di gestione;
b) approvare il programma di massima sportivo-ricreativo;
c) approvare il programma di sviluppo con la creazione di nuove strutture, la ristrutturazione o il miglioramento di quelle esistenti;
d) approvare il preventivo di gestione dell'esercizio successivo e le proposte del Consiglio in merito alle quote associative ed alle tariffe orarie;
e) eleggere il Presidente, nonche’ il Vice Presidente ed il Consiglio Direttivo da lui proposti;
f) eleggere il Collegio dei Revisori.
Spetta all’Assemblea in seduta straordinaria:
a) deliberare le modificazioni statutarie;
b) deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la nomina dei liquidatori;
c) deliberare su quanto altro ad essa riservato dalla legge o dallo Statuto.
Art.14 – COMPITI DEL PRESIDENTE
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione “Circolo Tennis Scandicci Associazione Sportiva Dilettantistica” e il potere di firma degli atti e dei provvedimenti. Il Presidente può prendere in via di urgenza provvedimenti che siano imposti da circostanze eccezionali con l’obbligo di riferirne per iscritto al Consiglio. In caso di necessità potrà delegare compiti o atti di ordinaria amministrazione ad uno o più membri del Consiglio Direttivo.
Art.15- COMPITI DEL VICE PRESIDENTE
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di legittimo impedimento, nonche’ al verificarsi dell’ipotesi prevista dal successivo art.18, esercitandone le funzioni.
Di fronte ai terzi la firma del Vicepresidente fa prova dell’assenza o dell’impedimento del Presidente.
Art.16 – COMPITI E COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente dell'Associazione, dal Vice Presidente e dai suoi Consiglieri, in numero da 5 a 7.
All'interno del Consiglio vengono affidati i compiti e gli incarichi ritenuti necessari.
Il Consiglio Direttivo provvede alla gestione dell'Associazione nell'ambito degli indirizzi e dei programmi approvati dall'Assemblea.
Si riunisce almeno quattro volte all'anno e comunque ogni qualvolta si renda necessario, su invito del Presidente.
La convocazione può essere richiesta, con motivazione, da almeno due Consiglieri. In ogni riunione dovrà essere redatto un verbale contenente le decisioni adottate da trascrivere su apposito libro. Tale libro dovrà essere tenuto, a cura del Consiglio Direttivo, in Segreteria a disposizione di tutti i soci che vorranno prenderne visione. Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Art.17 - COLLEGIO DEI REVISORI
Il Collegio dei revisori è composto da 1 a 3 membri effettivi eletti dall'Assemblea tra gli associati che siano in possesso di idonei requisiti morali; possono, altresì, essere eletti due sindaci supplenti.
Esplicano il loro mandato secondo le leggi vigenti. Delle loro verifiche redigono verbale da trascrivere su apposito libro da tenere a cura del Collegio dei Revisori. Nel corso del mandato non possono assumere altre cariche nell'Amministrazione dell'Associazione.
I revisori hanno diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo.
In particolare, il Collegio dei revisori:
ha il controllo della gestione contabile dell’Associazione e presenta una relazione all'Assemblea sui controlli effettuati;
esplica le proprie funzioni in conformità delle norme del Codice civile, in quanto applicabili;
deve comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo, per i necessari provvedimenti, le irregolarità rilevate.
In caso di dimissioni o di decadenza dalla carica per i motivi previsti dal successivo art.18, di un Revisore nel corso del mandato subentra ad esso il Revisore supplente più anziano di età.
Art.18 CAUSE DI CESSAZIONE E DECADENZA DALL’INCARICO
Costituiscono causa di cessazione e/o decadenza dalla carica di Presidente, di Vice Presidente , di Consigliere e di Revisore dell’Associazione:
- a) le dimissioni;
- b) la mancata e ingiustificata partecipazione ad almeno tre riunioni, anche non consecutive, del Consiglio Direttivo (o del Collegio dei Revisori per i sindaci), regolarmente convocate durante un esercizio sociale;
- c) il sopravvenire delle condizioni di ineleggibilita’ o di decadenza specificate al successivo art.20;
- d) il decesso.
Durante il mandato, il verificarsi del caso di dimissioni e/o decadenza del Presidente in carica comporta il subentro, fino al termine del mandato stesso, del Vice Presidente, previa ratifica da parte dell’Assemblea dei Soci in seduta ordinaria.
La mancata ratifica e/o il successivo ulteriore verificarsi del caso di dimissioni e/o decadenza del Vice Presidente subentrato nella carica di Presidente, comporta l’automatica cessazione anche dell’incarico del Consiglio Direttivo, previo obbligo per il Consiglio uscente di nomina della Commissione Elettorale di cui al precedente art.10 al fine di procedere senza indugio a nuove elezioni per la sostituzione delle cariche.
In caso di dimissioni e/o decadenza dalla carica di Consigliere, confermata nei casi b) e c) da comunicazione scritta inviata con raccomandata R.R dal Presidente all’interessato, essi potranno essere sostituiti da altri soci aventi i requisiti richiesti, direttamente su scelta del Presidente. Di tale sostituzione sarà data adeguata informativa al Corpo sociale.
Art.19 - NOMINA DELLA COMMISSIONE ELETTORALE E PREPARAZIONE DELL’ASSEMBLEA PER L’ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DELLE CARICHE SOCIALI
L’Assemblea per l’elezione del Presidente dell’Associazione è convocata in seduta ordinaria entro il termine di scadenza del mandato del Presidente in carica.
Entro il 30 settembre del medesimo anno è istituita una Commissione elettorale, composta da tre membri, nominati dal Consiglio Direttivo in carica tra i soci che non fanno parte degli organi dell’associazione.
I compiti della Commissione elettorale sono:
a) inviare a ciascun socio, a mezzo delle strutture dell’Associazione, una lettera esplicativa circa le modalità di elezione del Presidente;
b) raccogliere, entro il 15 novembre di tale anno, le candidature dei soci alla carica di Presidente; ogni socio candidato alla carica di Presidente, all’atto della propria candidatura, indica alla Commissione il socio, che, in caso di sua elezione, assumera’ la carica di Vice Presidente, nonche’ una lista di nominativi da 5 a 7 scelti tra i soci; i nominativi presentati nella lista del socio candidato alla carica di Presidente che risulta eletto, costituiranno il Vice Presidente e il Consiglio Direttivo dell’Associazione. Non possono essere accettate candidature che non si accompagnano alla indicazione del Vice Presidente nonche’ alla presentazione della lista di nominativi per costituire il Consiglio Direttivo. I candidati alla carica di Consigliere non possono essere presenti in più liste candidate;
c) raccogliere, entro il 15 novembre di tale anno, le candidature dei soci alla carica di Sindaco Revisore;
d) fissare la data dell’assemblea appositamente convocata per l’elezione in un giorno non successivo al 15 dicembre dell’anno di scadenza;
e) affiggere in bacheca l’elenco dei candidati Presidente e Vice Presidente, le liste collegate, nonche’ i sindaci revisori candidati almeno una settimana prima dell’assemblea appositamente convocata per la nomina.
La Commissione elettorale deve altresi’ valutare e accettare solo candidature alle cariche sociali per le quali sussistano tutti i requisiti di eleggibilita’ stabiliti nel presente statuto, comunicando all’interessato l’eventuale decisione di esclusione.
La Commissione Elettorale è istituita inoltre in via straordinaria nel caso previsto dall’ art.18.
Art.20 - ELEZIONE DEL PRESIDENTE, DEL VICE PRESIDENTE, DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E DEL COLLEGIO DEI REVISORI
Sono eleggibili alla carica di Presidente, di Vice Presidente, di Consigliere e di Revisore, solo i soci per i quali risulti regolarmente presentata la candidatura alla Commissione elettorale ai sensi dell’art.10, che siano soci da almeno due anni, e che risultino in regola con il pagamento delle quote sociali.
Non possono essere eletti ed é comunque causa di decadenza dal loro incarico coloro per i quali sia rilevabile una situazione di conflitto di interessi e di imparzialita’ nelle decisioni da assumere nella gestione dell’Associazione.
Non possono essere eletti ed é comunque causa di decadenza dal loro incarico coloro che ricoprono la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell’ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.
Non possono altresi’ essere eletti ed’ e’ comunque causa di decadenza dal loro incarico, coloro che, abbiano riportato o riportino durante il mandato condanne passate in giudicato per delitti dolosi, e/o che abbiano subito squalifiche o inibizioni superiori ad un anno inflitte dalla FIT, dal Coni o da altre Federazioni Sportive.
Eventuali conflitti nascenti sulle suddette cause di ineleggibilita’ o di decadenza, potranno essere sottoposti, dal socio interessato dal provvedimento, o avendone motivato interesse, da almeno cinque associati, mediante comunicazione scritta, all’attenzione del Consiglio Direttivo e/o del Collegio dei Revisori.
Tali conflitti, nei successivi quindici giorni dalla comunicazione, dovranno essere risolti in seduta congiunta del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori, allo scopo convocata dal Presidente.
La decisione potra’ essere assunta a maggioranza dei presenti a tale riunione.
Il Presidente è eletto nel corso dell’Assemblea appositamente convocata ai sensi dell’articolo 10. L’Assemblea delibera a voto segreto.
Risulta eletto alla carica di Presidente il candidato che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, escluse le schede nulle e bianche.
Nel caso in cui i candidati siano in numero superiore a due e nessuno di essi raggiunga la maggioranza assoluta alla prima votazione, si procede di seguito ad una seconda votazione fra i due candidati che abbiano ottenuto più voti degli altri. Il Presidente resterà in carica tre anni a decorrere dal 1 gennaio successivo alla sua elezione. L'elezione del Presidente comporta la nomina in carica del Vice presidente e del Consiglio Direttivo da lui proposti in sede di deposito della candidatura.
L’elezione dei Sindaci Revisori avverra’ con le stesse modalita’ di elezione sopra specificate.
Art.21 – IMPOSSIBILITA’ DI FUNZIONAMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Nell’eventualità che la Commissione elettorale accerti nei termini a lei assegnati la totale indisponibilità dei soci a candidarsi alle cariche istituzionali, il Presidente uscente entro i successivi 30 giorni dovrà convocare una assemblea dei soci in seduta straordinaria, la quale dovrà deliberare o eventuali soluzioni o lo scioglimento dell’Associazione “Circolo Tennis Scandicci” per impossibilità di funzionamento.
In tale periodo il Presidente e il Consiglio Direttivo uscente continueranno le loro funzioni per la gestione ordinaria e per gli eventuali oneri derivanti dalla delibera di scioglimento dell’Associazione.
Nell’ipotesi di accertata impossibilita’ di convocazione e/o svolgimento anche dell’assemblea in sede straordinaria, il Presidente uscente avviera’ le pratiche con il Comune di Scandicci per la risoluzione della Convenzione esistente.
Art.22 - ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE
Le entrate del Circolo Tennis Scandicci sono costituite da:
a) quote dei soci;
b) contributi del Comune o di altri Enti;
c) contributi di privati;
d) altre entrate derivanti dalla gestione delle strutture del Circolo.
Art.23 - PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE
Il patrimonio dell'Associazione "Circolo Tennis Scandicci” è indivisibile ed è costituito dai beni di proprietà del Circolo.
Le somme versate per le quote sociali sono a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, ne' in caso di morte, di recesso e di esclusione dalla Associazione, potrà farsi luogo alla ripetizione di quanto versato dal socio.
Il versamento non crea inoltre altri diversi diritti di partecipazione, e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi.
Art.24 - RENDICONTO
Il rendiconto comprende l'esercizio sociale dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno ed è distinto in:
a) situazione patrimoniale;
b) rendiconto economico e finanziario di gestione.
Entro il 30 Giugno di ciascun anno il Presidente presentera' all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto consuntivo dell'esercizio precedente.
Tale documento sarà accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori. Le relazioni devono essere redatte per iscritto.
Il rendiconto deve restare depositato presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'assemblea convocata per l’approvazione, a disposizione di tutti i soci che abbiano motivato interesse alla sua lettura.
Art.25 - AVANZI DI GESTIONE
Il residuo attivo del rendiconto sara' impiegato per la realizzazione delle attivita' istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
All'Associazione è in ogni caso vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale.
Art. 26 – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Sia la F.I.T. sia l’Associazione possono adottare i provvedimenti
disciplinari, di cui ai successivi articoli 29 e 30, indipendentemente l'una dall'altra.
Art. 27 – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI DELLA F.I.T.
Gli organi di giustizia della F.I.T. possono adottare provvedimenti disciplinari a carico:
-dell’Associazione;
-degli amministratori e dirigenti dell’Associazione;
-dei tesserati F.I.T. dell’Associazione.
Art.28 – RESPONSABILITA DELL’ASSOCIAZIONE PER I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI DELLA F.I.T.
L’Associazione è tenuta a rispettare ed a far rispettare ai propri associati ed atleti aggregati i provvedimenti disciplinari emanati dagli organi della F.I.T.
Art. 29 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA INTERNA – COLLEGIO ARBITRALE
Gli associati e gli atleti aggregati si impegnano a non adire le vie legali per le eventuali divergenze che sorgano con l’Associazione e fra loro per motivi dipendenti dalla vita associativa.
Essi si impegnano, altresì, a rimettere ad un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione delle controversie che possono essere rimesse ad arbitri, ai sensi dell’articolo 809 del Codice di procedura civile, che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa e che non rientrino nella competenza normale degli organi di giustizia, federali o associativi.
Per quanto riguarda la composizione, i poteri, le procedure ed il lodo, si intendono qui richiamati espressamente i corrispondenti articoli dello Statuto e del Regolamento di giustizia della F.I.T.
Art.30 – VINCOLO DI GIUSTIZIA – CLAUSOLA COMPROMISSORIA FEDERALE
L’Associazione, dal momento dell'affiliazione, e gli associati e gli atleti aggregati, dal momento dell'ammissione all’Associazione stessa, sono impegnati a rispettare il vincolo di giustizia e la clausola compromissoria previsti nello statuto e nei regolamenti della F.I.T.
Art.31 – SCIOGLIMENTO
L’Assemblea dei soci, in seduta straordinaria, verificandosi presupposti di natura grave, irreversibile e comunque che rendano impossibile il conseguimento degli scopi sociali, delibererà lo scioglimento dell’Associazione. In tale eventualità, l’Assemblea dei soci nella stessa seduta determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissandone i poteri.
L'Associazione ha in ogni caso l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ai fini sportivi, sentito anche l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n.662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Fuschillo Alfredo